Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: aggiornato il Protocollo anti Covid-19


1 lug 2022 Diffuso il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (Ministero del Lavoro, comunicato 30 giugno 2022).


Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti precedentemente e le aggiorna, sulla base dei vari provvedimenti adottati.
In esso sono riportate le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.
Le misure prevenzionali da adottare riguardano, in particolare: le informazioni, destinate a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro, del rischio di contagio da Covid-19; le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro; la gestione degli appalti; la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria; le precauzioni igieniche personali; i dispositivi di protezione delle vie respiratorie; la gestione degli spazi comuni; la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti; la gestione di una persona sintomatica in azienda; la sorveglianza sanitaria; il lavoro agile; la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.


Il Protocollo conferma l’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione di tipo facciali filtranti FFP2 e ne raccomanda l’utilizzo nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
Tanto premesso, grava sul datore di lavoro l’onere di assicurare la disponibilità di FFP2 e di individuare, su specifica indicazione del medico competente o del RSPP, i gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali, in ragione della particolare condizione di fragilità degli stessi.

INPS: chiarimenti sulla proroga della tutela per i lavoratori fragili


L’INPS, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procede con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate dal DM 4/2/2022

Il DL 24 marzo 2022, n. 24 (art. 10), ha differito al 30 giugno 2022 la tutela relativa all’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell’INPS.
La disposizione precisa che detta proroga viene riconosciuta “esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, denominato “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.
Ai fini del riconoscimento della tutela, l’articolo 10, rinviando al comma 2 dell’articolo 26, conferma la necessità del possesso della “certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” o del “riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( Inps, messaggio 30 giugno 2022, n. 2622).


Rinnovata la parte economica del CCNL Trasporto Merci Conflavoro



Aspetti economici del rinnovo del CCNL Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati (CONFLAVORO PMI).


Tabelle retributive



























































































Livello Minimo dall’1/5/2022 Minimo dall’1/10/2022 Minimo dall’1/10/2023 Minimo dall’1/3/2024
Quadro 2.278,80 2.310,70 2.336,30 2.374,70
1 2.140,05 2.170,05 2.194,15 2.230,30
2 1.966,10 1.993,55 2.015,70 2.048,85
3 Super 1.776,00 1.801,00 1.821,05 1.851,20
3 1.728,30 1.752,65 1.772,15 1.801,35
4 1.674,40 1.697,75 1.716,50 1.744,55
B Rider oltre 15 mesi 1.588,55 1.610,90 1.628,80 1.655,65
5 1.567,00 1.588,95 1.606,50 1.632,90
A Rider oltre 6 mesi 1.548,50 1.570,25 1.587,70 1.613,90
B Rider da 7 a 15 mesi 1.548,50 1.570,25 1.587,70 1.613,90
A Rider da 1 a 6 mesi 1.468,40 1.489,05 1.505,60 1.530,40
B Rider da 1 a 6 mesi 1.468,40 1.489,05 1.505,60 1.530,40
6 1.464,45 1.485,05 1.501,55 1.526,35
7 1.347,20 1.366,10 1.381,25 1.403,95

 


Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli dal 2° al 6° qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
– primo anno: 7,5%
– secondo anno: 5%
Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le Parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento così come indicato sopra, sempre previa comunicazione da inviare all’E.BI.A.S.P.



























































































































































































Livello Minimo dall’1/5/2022 Minimo dall’1/10/2022 Minimo dall’1/10/2023 Minimo dall’1/3/2024
Q Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 2.164,86 2.195,16 2.219,48 2.255,96
Q Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 2.107,89 2.137,40 2.161,08 2.196,60
1 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 2.033,05 2.061,55 2.084,44 2.118,78
1 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.979,55 2.007,30 2.029,59 2.063,03
2 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.867,80 1.893,87 1.914,92 1.946,41
2 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.867,80 1.893,87 1.914,92 1.946,41
2 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.818,64 1.844,03 1.864,52 1.895,19
2 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.818,64 1.844,03 1.864,52 1.895,19
3 S Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.687,20 1.710,95 1.730,00 1.758,64
3S Livello Az. Nuova Costit.2° Anno 1.687,20 1.710,95 1.730,00 1.758,64
3S Livello Az. Nuova Costit.1° Anno 1.642,80 1.665,92 1.684,47 1.712,36
3 S Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.642,80 1.665,92 1.684,47 1.712,36
3 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.641,88 1.665,02 1.683,54 1.711,28
3 Livello Az. Nuova Costit.2° Anno 1.641,88 1.665,02 1.683,54 1.711,28
3 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.598,68 1.621,20 1.639,24 1.666,25
3 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.598,68 1.621,20 1.639,24 1.666,25
4 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.590,68 1.612,86 1.630,68 1.657,32
4 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.590,68 1.612,86 1.630,68 1.657,32
4 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.548,82 1.570,42 1.587,76 1.613,71
4 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.548,82 1.570,42 1.587,76 1.613,71
5 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.488,65 1.509,50 1.526,18 1.551,26
5 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.488,65 1.509,50 1.526,18 1.551,26
5 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.449,48 1.469,78 1.486,01 1.510,43
5 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.449,48 1.469,78 1.486,01 1.510,43
6 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.391,23 1.410,80 1.426,47 1.450,03
6 Livello Primo Ingresso 2° Anno 1.391,23 1.410,80 1.426,47 1.450,03
6 Livello Primo Ingresso 1° Anno 1.354,62 1.373,67 1.388,93 1.411,87
6 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.354,62 1.373,67 1.388,93 1.411,87
7 Livello Az. Nuova Costit. 2° Anno 1.279,84 1.297,80 1.312,19 1.333,75
7 Livello Az. Nuova Costit. 1° Anno 1.246,16 1.263,64 1.277,66 1.298,65

 


Trasporti speciali


Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, viene corrisposta un’indennità sostitutiva, per la mancata applicazione degli accordi integrativi provinciali, pari al 9,8% del minimo conglobato contrattuale.

CCNL Metalmeccanica: Elemento perequativo a giugno


 


Spetta, con la busta paga del mese di giugno spetta, l’elemento perequativo ai dipendenti delle industrie Meccaniche e piccole e medie imprese

Tale elemento è previsto nei CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica-Assistal), Piccole e medie aziende (Unionmeccanica-Confapi) e Cooperative.
L’elemento perequativo nel settore metalmeccanici spetta a tutte le lavoratrici e i lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno ed è pari a 485 euro erogati nella busta paga di giugno.


Anche i somministrati in missione nelle aziende metalmeccaniche ne hanno diritto, in ragione del principio della parità di Trattamento.
Spetta ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione collettiva di secondo livello, o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, che non hanno superminimi individuali o collettivi o premi e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL.
Ossia deve trattarsi di lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione.


I CCNL stabiliscono che la cifra di 485 euro va comunque parametrata in funzione della durata rapporto di lavoro nell’anno precedente.


Licenziamento per giusta causa: il rapporto con le previsioni del CCNL


Licenziamento per giusta causa: il rapporto con le previsioni del CCNL



Ai fini della valutazione di proporzionalità del licenziamento per giusta causa non è sufficiente un’indagine limitata a verificare la corrispondenza tra il fatto addebitato e la sanzione prevista dalle disposizioni della contrattazione collettiva, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere pregiudizievole per gli scopi aziendali la prosecuzione del rapporto (Corte di Cassazione, Sentenza 07 giugno 2022, n. 18334).


Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un lavoratore, addetto alla verifica dei titoli di viaggio, a cui era stato irrogato dalla società datrice licenziamento per giusta causa.
L’inadempimento del dipendente era consistito nella redazione di un verbale di contravvenzione ad una passeggera, mediante la copia di altro redatto il giorno prima, con alterazione dolosa dei dati anagrafici e dei documenti rilevati, appropriazione della somma di € 40,00 ricevuta dalla medesima passeggera per oblazionare la contravvenzione, con omessa annotazione sul verbale della sanzione applicata.
La Corte d’appello territoriale, confermando la sentenza primo grado, aveva rigettato l’impugnazione di licenziamento, giudicando proporzionata la sanzione espulsiva al fatto contestato, per gravità della condotta del lavoratore, nonché per i suoi precedenti disciplinari.


Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’evidente sproporzione della sanzione del licenziamento applicata, in assenza di un danno comportato dalla vicenda, avendo egli provveduto al pronto versamento della somma ricevuta dalla passeggera, non appena resosi conto dell’errore.


La Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza del lavoratore, ribadendo che in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali.
I Giudici di legittimità hanno, sul punto, evidenziato che determinante in tal senso è la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.
Sulla scorta di ciò il giudice di merito è tenuto a valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro.


Da tanto discende, come posto in evidenza dalla Corte, che, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente, un’indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che prevedono l’irrogazione del licenziamento.
In conclusione, ritenuta congruamente argomentata dalla Corte territoriale la valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare alla gravità dei fatti contestati, nel caso in argomento, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento intimato.

Decontribuzione Sud: l’UE autorizza la proroga


L’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro privati in relazione ai rapporti di lavoro dipendente nelle regioni del Sud Italia (cd. “decontribuzione Sud”) è prorogato fino al 31 dicembre 2022 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 24 giugno 2022)

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha reso noto che la Commissione UE ha autorizzato la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 della decontribuzione per i rapporti di lavoro dipendente nelle regioni del Sud Italia.
Si ricorda che la misura agevolativa consiste nell’esonero dal versamento pari al 30 per cento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza previsione di un limite individuale massimo mensile, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La decontribuzione è riconosciuta ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in sedi situate in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Il Ministro ha precisato che si tratta di una deroga temporanea alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, giustificata dalle ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina, ma il Governo ha intenzione di rendere la decontribuzione una misura strutturale, che sostenga lo sviluppo del Sud in un arco pluriennale.
La richiesta di proroga avanzata dal Governo italiano è stata giudicata dai tecnici di Bruxelles “necessaria, appropriata e proporzionale” rispetto alle difficoltà create dall’invasione russa in Ucraina al sistema produttivo del Mezzogiorno. Qui, infatti, gli effetti negativi rischiano di essere aggravati dal maggior impatto del costo dell’energia sul sistema produttivo, rispetto al Centro-Nord, accentuando la fragilità dell’economia meridionale con effetti duraturi sui divari territoriali. Il tutto mentre ancora si stanno ponendo le basi per creare nuove condizioni di sviluppo, grazie agli investimenti e alle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Datori di lavoro e autonomi agricoli: esonero contributivo spettante e riesame


In risposta alle domande di esonero contributivo presentate dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi agricoli, il 20 giugno 2022 l’Inps ha comunicato l’importo spettante. Eventuali istanze di riesame devono essere inoltrate alla struttura Inps territorialmente competente entro il 26 luglio 2022 (Inps – Messaggio 27 giugno 2022, n. 2581).

COMUNICAZIONE DELL’ESONERO AUTORIZZATO


In data 20 giugno 2022 l’Inps, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato ai datori di lavoro tramite PEC, ovvero, nel caso in cui l’Istituto non disponga nell’archivio anagrafico dell’indirizzo di posta elettronica certificata, tramite posta elettronica (ordinaria), la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle agevolazioni”, con l’indicazione dell’importo dell’esonero autorizzato.
Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.


Anche per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato e, con specifica news, è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per il mese di febbraio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.


L’importo definitivo autorizzato in relazione alle sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei limiti del massimale individuale di cui alle suddette sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.
Per i datori di lavoro agricolo, nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda sia  risultato superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) indicato in domanda, gli importi relativi alle suddette sezioni del Quadro temporaneo sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ECCEDENTI


La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo dell’esonero autorizzato deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione.
Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022, la contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 20 luglio 2022.


Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili, ovvero mediante rateazione, nel rispetto delle condizioni contenute nel “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”. In proposito l’Inps ha precisato che sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 20 luglio 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione.


Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente deve indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedenti la misura dell’esonero autorizzato.


Sulle somme versate in unica soluzione oltre il termine del 20 luglio 2022, ovvero regolarizzate mediante rateazione successivamente alla stessa data, sono dovute le sanzioni civili, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, a decorrere dal 21 luglio 2022. In ogni caso la sanzione non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.


L’Inps sottolinea che la verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la procedura “Durc On Line” costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero; pertanto, l’attestazione di irregolarità comporta il recupero dell’esonero fruito.


Per le modalità di recupero dell’esonero delle aziende con dipendenti si ricorda che per esporre nel flusso Uniemens il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” e nell’elemento <ImportoACredito> deve essere indicato il relativo importo.
La valorizzazione del predetto codice causale può essere effettuata nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022. Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di agosto 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività per fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).


Ai datori di lavoro cui è stata accolta la domanda di esonero è attribuito il codice autorizzazione “8J”, valido per il periodo giugno 2022 (mese di autorizzazione definitiva alla fruizione) – agosto 2022 (ultimo mese utile per la fruizione della misura nelle denunce contributive).

PROCEDURA DI RIESAME


Le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella comunicazione dei medesimi esiti, dovranno essere presentate, tramite PEC, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro il 26 luglio 2022.


Al fine di consentire una più efficace gestione delle istanze, nella posta elettronica certificata dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ – matricola/cida/progressivo azienda ____________”.


Dal Fondo Pensione Previndai, informazioni per i Dirigenti Industria

Sul sito Previndai – il Fondo Pensione per i Dirigenti delle aziende Industriali – è attiva la compilazione on-line della dichiarazione contributiva

Il Fondo Pensione Previndai informa i Dirigenti delle Aziende industriali – il cui rapporto di lavoro è regolato dal “CCNL per le aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto da Confindustria e Federmanager” o da un diverso contratto, comunque sottoscritto da almeno una di tali parti – che è possibile compilare on line la dichiarazione contributiva relativa al 2° semestre 2022.
La scadenza del versamento è fissata al 20 luglio 2022.
Il bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento a Previndai di una data valuta coincidente, al massimo, con quella della scadenza.

Rettica delle tabelle retributive del CCNL Letturisti – Conflavoro



 


Modificate le tabelle retributive previste dal nuovo CCNL Letturisti, Acqua, Gas E Energia Elettrica Conflavoro


 


Le parti firmatarie hanno corretto le tabelle retributive pubblicate nel CCNL Letturisti sottoscritto lo scorso giugno in base ai seguenti importi































Inquadramento

Retribuzione Base

Retribuzione Base 1 settembre 2023

Quadri € 3.084,00* € 3.105,70*
Sesto Livello € 2.362,00 € 2.379,00
Quinto Livello € 2.150,00 € 2.164,60
Quarto Livello € 2.019,00 € 2.033,90
Terzo Livello € 1.889,00 € 1.903,20
Secondo Livello € 1.708,00 € 1.720,20
Primo Livello € 1.537,00 € 1.547,65


*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad € 62,00


EDR pari ad € 10,33 compreso nei minimi tabellari sopra riportati

Sicurezza sul lavoro: esclusa la responsabilità per il datore che abbia valutato correttamente i rischi

Non risponde dell’infortunio mortale del lavoratore il datore di lavoro che abbia correttamente valutato i rischi e adottato le adeguate misure di tutela (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 21064).


Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata sul ricorso proposto dagli eredi di un lavoratore, bracciante agricolo, deceduto per iperpiressia da colpo di calore in seguito allo svolgimento dell’attività lavorativa presso l’azienda agricola, nella quale era stato deputato alla raccolta di uva.
La Corte di Appello, confermando la sentenza del Gip del Tribunale, aveva assolto gli imputati, datori di lavoro, per i reati loro ascritti in relazione all’infortunio mortale occorso al lavoratore.
In particolare, i giudici di secondo grado avevano ritenuto coerenti con le risultanze istruttorie le valutazioni del primo giudice in ordine all’assenza di profili di colpa generica o specifica in capo ai datori di lavoro e causalmente rilevanti rispetto al colpo di calore che aveva colpito il predetto bracciante.
La Suprema Corte, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito, ha affermato che le previsioni del DVR adottato dalla ditta fossero congrue rispetto alle mansioni svolte dai braccianti agricoli occupati nel vigneto, indicando adeguate misure di miglioramento delle condizioni ambientali di rischio quali: limitare i tempi di esposizione a fattori sfavorevoli, dotare i lavoratori di adeguati indumenti di lavoro ed apprestare idonei locali o ripari per il ristoro degli addetti.
I Giudici di legittimità non hanno mancato di rilevare, inoltre, che il concreto rischio riguardante l’attività di raccolta dell’uva, a cui era deputato il lavoratore, costituito dalla movimentazione manuale dei carichi, essendo considerato accettabile, non richiedeva, alcuno specifico intervento da parte del datore di lavoro, né a livello procedurale (formazione o sorveglianza sanitaria), né a livello organizzativo. Né poteva ritenersi richiesta, nel caso in argomento, la previsione di specifiche misure volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza in occasione della raccolta.
Alla luce di tanto il Collegio, escluso ogni profilo di responsabilità dei datori di lavoro relativamente all’infortunio mortale occorso al dipendente, ha respinto il ricorso.